Come posso modificare la modalità di pagamento?

Puoi modificare la tua modalità di pagamento in qualsiasi momento, utilizzando il modulo "Richiesta di variazione modalità di pagamento". Puoi richiedere l'addebito diretto (SDD), utilizzare il bollettino postale oppure pagare attraverso bonifico.

Come posso richiedere un rimborso?

Puoi richiedere un rimborso per avere una nota di credito o in casi di errato pagamento o doppio pagamento. Puoi richiederlo utilizzando il modulo “Richiesta rimborso”

Come cambiano i tempi di prescrizione e come richiederla?

Per fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 1° gennaio 2019 per le forniture del gas, il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

Come chiarito dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la richiesta di prescrizione si applica a tutti i corrispettivi oggetto della fattura, e quindi sia alle componenti fisse (inclusa la quota potenza) sia a quelle variabili, e può essere inoltrata inviando il “Modulo di prescrizione breve” presente in fattura o scaricabile al seguente link a:

Modulo di prescrizione breve:
Per i Clienti Luce: energiaelettrica.agn@pec.it
Per i Clienti Gas: metano.agn@pec.it

Si precisa che, per i clienti domestici, P.IVA e Condomini, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:

“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento

L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.

Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.

Cosa s’intende per Costituzione Mora e indennizzi?

In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, AGN ENERGIA, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo una fattura, gli interessi moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali). Se il Cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito.

Per saperne di più consulta il modulo Costituzione in mora e indennizzi.

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